I fatti: dalla stazione di Modena al treno diretto verso Bologna
L’episodio risale al 3 gennaio 2026. Secondo la ricostruzione dei fatti esaminati nel procedimento, la giovane si trovava alla stazione ferroviaria di Modena insieme a un’amica quando un uomo di 39 anni aveva iniziato a seguirla, rivolgendole insistentemente frasi, apprezzamenti e avances a sfondo sessuale.
La ragazza aveva cercato di allontanarsi e di salire sul treno regionale 2477 Milano Centrale–Rimini, diretto verso Bologna. L’uomo aveva continuato a importunarla e aveva tentato di ostacolarla mentre accedeva al convoglio. L’intervento di un altro passeggero le aveva consentito di salire a bordo.
Anche sul treno, tuttavia, l’uomo l’aveva nuovamente raggiunta e aveva proseguito con condotte moleste di natura sessuale.
L’intervento dei viaggiatori e l’arresto a Castelfranco Emilia
Diversi passeggeri erano intervenuti in soccorso della giovane, contribuendo a interrompere la condotta e trattenendo l’uomo in attesa delle forze dell’ordine. Scattato l’allarme, il capotreno aveva disposto la temporanea sospensione della corsa.
A Castelfranco Emilia erano intervenuti i Carabinieri, che avevano proceduto all’arresto. L’episodio aveva comportato anche un’interruzione momentanea del servizio ferroviario: oltre alla violenza sessuale, all’uomo era stato contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.
Nella fase iniziale del procedimento era stata disposta la custodia cautelare in carcere nell’ambito della contestazione di violenza sessuale aggravata, con riferimento alla disabilità della persona offesa e alle circostanze dei fatti, avvenuti in stazione e a bordo del treno.
Il rito abbreviato e la decisione del Tribunale di Modena
Il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Modena con rito abbreviato. Nel corso dell’udienza, la Procura aveva formulato una richiesta di condanna a tre anni e tre mesi di reclusione. Il Tribunale ha pronunciato una condanna a due anni e due mesi di reclusione.
Il rito abbreviato è un procedimento speciale nel quale il giudice decide, di regola, sulla base degli atti già acquisiti, ferme le possibilità di integrazione probatoria previste dalla legge. In caso di condanna per un delitto, comporta una riduzione della pena di un terzo. La misura della pena deve quindi essere letta nel quadro delle regole del rito e della valutazione compiuta dal giudice.
Ho accolto la decisione con soddisfazione per il riconoscimento delle ragioni sostenute nell’interesse della mia assistita. Il suo significato, tuttavia, non si esaurisce nella durata della pena: riguarda anche l’ascolto della persona offesa e il riconoscimento giudiziario dei fatti che ha portato all’attenzione della giustizia.
Il mio ruolo come difensore della persona offesa e della parte civile
Nel corso del procedimento ho assistito la giovane nella tutela dei suoi diritti e nella scelta di costituirsi parte civile.
La persona offesa è titolare di diritti e facoltà nel procedimento penale anche senza costituirsi parte civile. La costituzione di parte civile consente invece a chi ha subito un danno dal reato di esercitare, attraverso il proprio difensore, l’azione per le restituzioni e il risarcimento all’interno del processo penale. La richiesta risarcitoria e le decisioni che la riguardano restano distinte dalla determinazione della pena.
In un caso come questo, il compito del difensore richiede rigore giuridico e attenzione alla persona. Significa rendere comprensibili i passaggi del procedimento, accompagnare scelte consapevoli e rappresentare la posizione dell’assistita rispettandone la sensibilità e le condizioni personali.
La disabilità motoria non esaurisce l’identità della persona né ne annulla l’autonomia. Impone di prestare attenzione agli ostacoli concreti che può incontrare e alle sue esigenze di partecipazione. La tutela deve essere costruita sulla situazione individuale, evitando che il percorso giudiziario aggiunga sofferenza a quella già vissuta.
Il valore della decisione per la persona assistita
Affrontare un procedimento per violenza sessuale può significare tornare su fatti dolorosi e confrontarsi con tempi, atti e linguaggi poco familiari. Per questo considero essenziale che la persona assistita possa comprendere ciò che accade e trovare nel proprio difensore un interlocutore attento e affidabile.
In questo procedimento ho cercato di rappresentare le ragioni della mia assistita con rigore, sensibilità e rispetto. La soddisfazione per la sentenza si accompagna al riconoscimento della determinazione con cui ha affrontato il percorso giudiziario.
Nessuna decisione può cancellare quanto accaduto. L’auspicio è che il riconoscimento ottenuto possa contribuire a rafforzare il suo senso di sicurezza e ad accompagnarla nel recupero della serenità, mantenendo al centro la sua dignità e la libertà di scegliere come proseguire il proprio percorso.
Avv. Dorina Merdini
Difensore della persona offesa e della parte civile
Il caso nella stampa
Due resoconti giornalistici sul procedimento e sulle dichiarazioni dell’Avv. Dorina Merdini.
I collegamenti aprono gli articoli originali sui siti delle rispettive testate.
Approfondimenti istituzionali
- Ministero della Giustizia — giudizio abbreviato
- Portale europeo della giustizia — diritti delle vittime in Italia
Nota professionale con finalità informativa. Ogni vicenda richiede una valutazione dei fatti e degli atti del relativo procedimento.